DETRAZIONI FISCALI PER LE FAMIGLIE

La Legge 107/2005 ha introdotto la possibilità di detrarre parzialmente le spese sostenute dalle famiglie per la frequenza di scuole paritarie. Di seguito l’articolo della legge.

Legge 107/2015, art. 1 comma 151
All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali»; b) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e – bis ) le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i – octies ), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera»; c) al comma 2, dopo le parole: «lettere c) , e) ,» è inserita la seguente: «e -bis ),»).